In data 4 giugno 2026, le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL Metalmeccanici Confapi (specifico per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e delle installazioni di impianti, Unionmeccanica Confapi, codice CNEL C018).
Di seguito le principali novità:
Aumenti retributivi
| Livello | Aumenti a partire dal | ||||
| 1° giugno 2025 | 1° settembre 2025 | 1° giugno 2026 | 1° giugno 2027 | 1° giugno 2028 | |
| 9Q | 38,81 | 30,74 | 69,56 | 62,60 | 76,51 |
| 9 | 38,81 | 30,74 | 69,56 | 62,60 | 76,51 |
| 8Q | 34,90 | 27,64* | 62,55 | 56,29 | 68,80 |
| 8 | 34,90 | 27,64* | 62,55 | 56,29 | 68,80 |
| 7 | 32,09 | 25,42 | 57,51 | 51,76 | 63,26 |
| 6 | 29,91 | 23,70 | 53,61 | 48,25 | 58,97 |
| 5 | 27,90 | 22,10 | 50,00 | 45,00 | 55,00 |
| 4 | 26,04 | 20,63 | 46,68 | 42,01 | 51,34 |
| 3 | 24,96 | 19,77 | 44,74 | 40,26 | 49,21 |
| 2 | 22,50 | 17,82 | 40,32 | 36,29 | 44,35 |
| 1 | 20,37 | 16,14 | 36,51 | 32,86 | 40,16 |
| Livello | Minimi a partire dal | ||||
| 1° giugno 2025 | 1° settembre 2025 | 1° giugno 2026 | 1° giugno 2027 | 1° giugno 2028 | |
| 9Q | 3.023,99 | 3.054,74 | 3.124,30 | 3.186,90 | 3.263,42 |
| 9 | 3.023,99 | 3.054,74 | 3.124,30 | 3.186,90 | 3.263,42 |
| 8Q | 2.719,17 | 2.746,82 | 2.809,37 | 2.865,66 | 2.934,46 |
| 8 | 2.719,17 | 2.746,82 | 2.809,37 | 2.865,66 | 2.934,46 |
| 7 | 2.500,42 | 2.525,84 | 2.583,36 | 2.635,12 | 2.698,38 |
| 6 | 2.330,66 | 2.354,36 | 2.407,97 | 2.456,22 | 2.515,19 |
| 5 | 2.173,77 | 2.195,87 | 2.245,87 | 2.290,87 | 2.345,87 |
| 4 | 2.029,27 | 2.049,91 | 2.096,58 | 2.138,59 | 2.189,93 |
| 3 | 1.944,96 | 1.964,74 | 2.009,48 | 2.049,75 | 2.098,96 |
| 2 | 1.752,97 | 1.770,79 | 1.811,11 | 1.847,40 | 1.891,75 |
| 1 | 1.587,31 | 1.603,45 | 1.639,96 | 1.672,82 | 1.712,98 |
NB: Per il biennio 2025-2026 è quindi confermato quanto già previsto dall’ipotesi di accordo del 24 luglio 2025.
Welfare
A decorrere dall’anno 2028, il valore degli strumenti di welfare sarà incrementato di 50,00 euro. Conseguentemente, dalla suddetta decorrenza, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici strumenti di welfare del valore complessivo di 250,00 euro.
Assistenza sanitaria integrativa
- Dal 1° gennaio 2027, la contribuzionea EBM Salute a totale carico dell’azienda viene elevata a 120,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 10,00 euro l’una).
- Dal 1° gennaio 2029 la suddetta contribuzione è ulteriormente elevata a 132,00 euro annui (12 quote da 11,00 euro).
Passaggio di livello
I lavoratori hanno diritto al passaggio alla categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:
- 60 giorni continuativi, oppure 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno, o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
- 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco dei 3 anni per l’acquisizione della 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria professionale
Permessi turnisti
Con riferimento ai lavoratori turnisti, che prestano la loro operano in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, si prevede che:
- Per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2028 siano riconosciuti (oltre alle 8 ore già previste) ulteriori 4 ore di permesso annuo retribuito (PAR), nelle aziende che occupano in ciascuna unità produttiva almeno 50 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2029 le suddette 4 ore verranno riconosciute anche nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori.
Lavoro straordinario
L’azienda potrà esigere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di:
- 52 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista;
- 44 ore annuali per ciascun lavoratore turnista.
Malattia
Ai lavoratori con disabilitàcertificata (ex D.lgs. n. 62/2024, Legge n. 104/1992 e Legge n. 68/1999), al superamentodel periodo di comporto (sia esso breve o prolungato), lo stesso verrà prolungatoin base all’anzianità di servizio maturata.
Nello specifico, il comporto verrà esteso di:
- 1 mese per lavoratori con anzianità fino a 3 anni compiuti;
- 1 mese e mezzo per lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- 2 mesi per lavoratori con anzianità superiore ai 6 anni.
Per i suddetti periodi, sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione che il lavoratore/la lavoratrice avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.
Prima di applicare il prolungamento, il datore di lavoro deve informare il lavoratore.
Una volta superato il limite di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire di un periodo di aspettativa pari a 6 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza, a causa di malattia grave e continuativa, il lavoratore potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa, fino alla guarigione clinica che consenta lo svolgimento delle precedenti mansioni, per una durata complessiva non superiore a complessivi 30 mesi continuativi.
Permessi per malattia dei figli
- Dal 1° gennaio 2027, al genitore, anche adottivo o affidatario, sarà riconosciuta per la malattia dei figli di età non superiore a 4 anni e per massimo 3 giorni l’anno, un’indennità carico azienda pari al 50% della normale retribuzione che il lavoratore/la lavoratrice avrebbe percepito se avesse lavorato.
- Dal 1° gennaio 2028, tale indennità sarà elevata all’80%.
La lavoratrice o il lavoratore che intende fruire di tali permessi deve avvertire il datore di lavoro prima dell’inizio della propria prestazione lavorativa e comunque, in caso di giustificato impedimento, entro due ore ed inviare entro due giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.
Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (ex art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015), ma non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi:
- assunzione di lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto i 24 anni di età;
- assunzione di lavoratori percettori di indennità di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione;
- contratti stipulati per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; l’assunzione, la proroga o il rinnovo si considerano in sostituzione anche se avvenuti con anticipo fino a 60 giorni rispetto all’inizio dell’assenza (90 giorni nei casi di sostituzione di lavoratori in congedo);
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti;
- ulteriori casi previsti dalla contrattazione aziendale, solo laddove già sottoscritta alla data del rinnovo.
A partire dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo delle suddette condizioni è subordinato alla previa stabilizzazione a tempo indeterminato di almeno il 20% del numero di lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente l’assunzione (1° gennaio – 31 dicembre).
- Da tale clausola sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.
- Non si computano nel numero dei contratti a tempo determinato cessati quelli conclusi per recesso durante il periodo di prova, dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa o per sopravvenuto diritto al godimento di qualsivoglia trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro potrà comunque procedere all’assunzione, proroga o rinnovo di contratti a termine nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi (sono inclusi anche i contratti stipulati in somministrazione a tempo determinato):
| N. contratti | Requisito dimensionale |
| 3 contratti | Azienda che occupa fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato |
| 6 contratti | Azienda che occupa da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato |
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro con orario inferiore alle 40 ore settimanali i lavoratori a tempo indeterminato sono computati come unità intere, senza proporzione rispetto all’orario di lavoro contrattuale.
Contratto di somministrazione
Fermi restando i limiti di legge, si prevede che dal 1° giugno 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore a 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Quota associativa straordinaria
A partire dal mese di settembre, le aziende comunicheranno che ai lavoratori non iscritti al sindacato è richiesta una quota associativa di 30,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre dei predetti anni.
Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’apposito modulo (da riconsegnare entro il 30 novembre di ciascuno dei suddetti anni) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato.