Di seguito le principali news normative di luglio 2026.
Conversione in legge del Decreto Lavoro
Di seguito, le principali novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Lavoro, n. 112 del 25 giugno 2026.
Tirocini extracurriculari:
Viene introdotto un nuovo limite di durata massima dei tirocini extracurriculari complessivi per ciascun gruppo di imprese, pari a 12 mesi. Rimangono invece invariati gli altri limiti previsti dalla normativa vigente.
Somministrazione
- Dal 28 giugno 2026, la durata complessiva periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, anche se non continuative, svolte da somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può eccedere il limite di 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Eventuali periodi di missione, precedenti tale data, di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non rilevano ai fini del limite.
- È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.
Sono altresì confermate tutte le novità già introdotte dal Decreto Lavoro, per le quali vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di maggio 2026.
Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto
La Corte di Cassazione, con sentenza 11 maggio 2026, n. 13734, ha stabilito che l’applicazione indistinta del comporto nei confronti del disabile integra una discriminazione indiretta, quando non tenga conto della specifica posizione di svantaggio derivante dalla disabilità.
In particolare, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore, da parte del datore di lavoro, fa sorgere l’onere in capo a quest’ultimo di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni sull’eventualità che le assenze per malattia siano connesse allo stato di disabilità, allo scopo di individuare possibili accomodamenti ragionevoli. In caso contrario, il licenziamento intimato per superamento del comporto può risultare nullo perché discriminatorio.
Dipendente assente alle visite fiscali
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, afferma che il fatto che il dipendente sia risultato assente alla visita fiscale non comporta necessariamente che l’assenza sia ingiustificata.
In particolare, nel caso esaminato, l’ambiguità delle diciture riportate nei verbali dei medici convenzionati in occasione delle visite fiscali («sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», «non ha risposto nessuno all’indirizzo») non ha consentito di stabilire con certezza che il lavoratore fosse assente dal domicilio al momento delle visite; dunque, il verbale non può essere interpretato contro il dipendente in quanto è il datore di lavoro a dover provare la sua irreperibilità nel momento in cui intenda licenziarlo per assenza ingiustificata. Inoltre, altri accessi erano andati a buon fine e la documentazione prodotta dal dipendente per giustificare la sua assenza al terzo accesso, ossia la necessità di recarsi ad una seduta fisioterapica urgente, integra un’ipotesi per cui il CCNL applicabile prevede sanzioni meramente conservative.