Di seguito le principali news normative di agosto 2026.
Auto ad uso promiscuo: Decreto Omnibus
La legge di Bilancio 2025 ha stabilito come valore imponibile del benefit il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.
Questa percentuale scende:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Dal valore così determinato vanno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del mezzo.
Il D.lgs. 148/2026 (c.d. “Decreto Omnibus”) apporta diverse novità:
- Viene eliminata la condizione della “nuova immatricolazione”, che fino ad ora era un requisito necessario per l’applicazione del regime forfetario di cui sopra. Le auto non di nuova immatricolazione non potevano infatti accedere a quel regime, e per loro il fringe benefit doveva quindi essere quantificato al valore normale ex art. 9 TUIR;
- il valore determinato con le percentuali di cui sopra è incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione dell’auto. In altri termini, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinquennio, il reddito attribuibile all’auto aziendale aumenta del 50% (ad esempio, un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2021, sconterà la maggiorazione dal 1° gennaio 2027).
Questa maggiorazione opera per tutte le tipologie di alimentazione, comprese le auto elettriche e ibride.
Il riferimento temporale non è la data di assegnazione al dipendente, ma la prima immatricolazione del veicolo. Per effetto di queste novità è quindi necessario verificare l’anno in cui il mezzo è stato immatricolato.
La disciplina è applicabile anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario. - Viene introdotta una maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe benefit quando il veicolo assegnato in uso promiscuo è dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. In attesa di eventuali chiarimenti, vanno maggiorati gli accessori, allestimenti o optional non ricompresi nella versione dell’auto citata nel rigo della tabella ACI.
La maggiorazione non si applica, invece, se gli optional sono stati pagati dal dipendente; le somme eventualmente trattenute al dipendente a fronte di tali accessori sono portate in diminuzione del valore convenzionale.
La tassazione degli optional riguarda anche i veicoli che continuano a beneficiare della disciplina transitoria (vedi sotto).
È confermata l’applicazione in via transitoria della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 (fringe benefit calcolato in base alle emissioni di anidride carbonica) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025: la clausola di salvaguardia, inizialmente limitata al primo semestre 2025, è così estesa all’intero anno. Questa disciplina transitoria:
- resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; superata questa soglia, anche per questi veicoli il valore convenzionale è maggiorato del 50%.
- si applica anche in caso di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente (così evitando che il cambio di assegnatario determini il passaggio alle nuove regole).
Decorrenza:
- nuovo regime: dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria di cui sopra;
- optional: la maggiorazione del 5% opera dal 1° gennaio 2026, anche per i veicoli in regime transitorio.
Rapporto tra assorbimento del superminimo e uso aziendale
Corte di Cassazione Sentenza n. 23704 del 21 luglio 2026
L’uso aziendale si configura allorché il datore di lavoro riconosca spontaneamente e in modo costante e generalizzato un trattamento più favorevole ai dipendenti rispetto a quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo a tal fine sufficiente la reiterazione oggettiva della condotta.
La reiterata rinuncia da parte del datore ad esercitare la facoltà di assorbimento può comportare la formazione di un uso aziendale tale da rendere il superminimo non assorbibile, escludendo a tal fine una comune volontà delle parti.
Nonostante ciò, un uso aziendale non vincola per sempre il datore di lavoro, essendo ammissibile anche il recesso da un uso aziendale quando sia manifestato in modo chiaro, univoco e conoscibile dalla generalità dei lavoratori coinvolti, senza la necessità di una forma specifica. Non basta, quindi, il mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’uso aziendale per configurare un recesso in tal senso.
Rimborso esente per le spese di istruzione anche se sostenute dal coniuge
Con Risposta ad interpello n. 159 del 10 agosto 2026 si conferma che non concorrono a formare il reddito del dipendente le somme rimborsate dal datore a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge.
Devono però essere rispettate le seguenti condizioni:
- nella documentazione comprovante l’utilizzo delle somme deve essere indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione, rientrante tra i familiari indicati nell’art. 12 TUIR, e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che la spesa sia coerente con le finalità indicate dalla norma.
- Il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale in relazione alle somme rimborsate.
- Il datore deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso terzi. Tale documentazione va conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Esonero parziale disabili
Con D.M. n. 100/2026 viene adeguato a 44,32 euro, dal 1° gennaio 2027, l’importo del contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo. Fino al 31 dicembre 2026, il contributo esonerativo ammonta a 39,21 euro.
CCNL Metalmeccanica Confapi: sciolta la riserva
Con riferimento all’ipotesi di accordo del 4 giugno 2026, stipulata tra UNIONMECCANICA CONFAPI, FIM – CISL, FIOM – CGIL e UILM – UIL per il rinnovo del CCNL per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alle installazioni di impianti (Codice CNEL C018), le Organizzazioni Sindacali comunicano che è stata positivamente sciolta la riserva. Pertanto, tutti gli istituti contrattuali previsti dall’intesa trovano ora piena applicazione.