Di seguito le principali news normative di settembre 2026.
Malattia del dipendente: nuove indicazioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha introdotto un’importante novità relativa alla decorrenza della malattia.
Prima della nuova Circolare, la giornata precedente la data di emissione del certificato medico poteva essere riconosciuta dall’INPS soltanto in presenza di una visita domiciliare; nel caso sempre più frequente di visita presso l’ambulatorio del medico curante, la malattia decorreva quindi solo dal giorno del certificato.
A decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare, la malattia è invece riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, se il medico indica tale giorno nel certificato telematico, all’interno del campo “Dichiara di essere ammalato dal…”.
Non è invece riconosciuto il giorno precedente:
- se lo stesso cade di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale, poiché in quelle giornate il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale;
- in caso di retrodatazione superiore a un giorno.
In questi casi la tutela decorre quindi dalla data di redazione del certificato
La nuova disciplina trova applicazione anche in caso di certificati di continuazione o ricaduta della malattia. La data iniziale dell’evento rileva per il calcolo dei giorni di carenza, della durata dell’indennità economica INPS, dell’eventuale trattamento integrativo previsto dal CCNL applicato e del periodo di comporto.
Domanda per contributi conciliazione vita-lavoro
A partire dalle ore 10:00 del 21 settembre 2026 e fino alle ore 16:00 del 31 marzo 2027, è possibile partecipare all’avviso pubblico che mette a disposizione delle imprese aiuti per accompagnarle verso la riduzione del divario di genere in azienda e ottenere quindi la prima certificazione della parità di genere (Uni/PdR 192:2026).
Le agevolazioni previste si articolano in due linee di intervento:
- voucher per l’assistenza tecnica fino a 2.459,01 euro per giornate di consulenza con esperti dedicati;
- contributi, fino a un massimo di 12.000 euro per impresa, per coprire i costi di rilascio della prima certificazione.
Rimborso delle spese relative al ricovero in RSA
Con Risposta ad Interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte al TUIR dal c.d. “Decreto Omnibus”, il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese RSA a favore di un familiare stabilmente ospitato presso la struttura e quindi non convivente con il dipendente, non concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che il requisito della convivenza deve essere verificato, insieme alla situazione reddituale del familiare, quando le disposizioni richiedono che si tratti di familiari fiscalmente a carico. Quando, invece, come in questo caso, le norme fanno genericamente riferimento alle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, tale requisito non è richiesto.
Permessi familiari legge 104 – limiti di fruizione
Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 105/2022, che ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, l’INPS è intervenuto, con Circolare 18 settembre 2026, n. 100, per chiarire la disciplina applicabile nel caso in cui più lavoratori dipendenti siano autorizzati ad assistere la stessa persona in condizione di disabilità grave (articolo 33, comma 3, Legge n. 104/1992) e vengano superati i limiti stabiliti dalla normativa.
In particolare, l’Istituto ha precisato che il limite di fruizione resta fissato complessivamente a tre giorni al mese, da utilizzare alternativamente tra gli aventi diritto, e ha chiarito che:
- in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni al mese, sarà l’ultimo familiare ad aver usufruito del permesso a dover restituire quanto percepito indebitamente;
- mentre, in caso di fruizione contestuale dei permessi (che è vietata), il recupero dovrà essere ripartito proporzionalmente tra i diversi beneficiari.
Entrambe le ipotesi configurano una violazione di legge e comportano l’obbligo di recupero dell’indebito da parte dell’INPS a carico del/dei responsabile/i della violazione.
Lavoro agile nei comuni montani
È previsto, per gli anni 2026 e 2027, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100%, per un importo massimo di 8.000 euro su base annua, per ciascun lavoratore subordinato a tempo indeterminato che, contemporaneamente:
- non abbia compiuto 41 anni di età alla data del 20 settembre 2025,
- svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
- e trasferisca la sua abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano di cui sopra.
L’esonero è previsto anche dal 2028 al 2030, ma in misura inferiore.
La misura non è ancora operativa, perché è subordinata ad indicazioni dell’INPS, che ancora non sono state emanate.