Dal 4 settembre 2026 l’INPS riconosce la malattia del dipendente anche per il giorno precedente al certificato quando la visita avviene in ambulatorio, non più solo a domicilio. Lo stabilisce la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, emanata dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dal Coordinamento Generale Medico Legale, con il parere concorde del Ministero del Lavoro.
La regola generale non cambia: la malattia decorre dalla data di redazione del certificato. Cambia invece l’eccezione, che da oggi copre il caso più frequente, cioè la visita presso lo studio del medico di base. Per chi si occupa di amministrazione del personale, la novità incide su carenza, indennità, integrazione contrattuale e comporto.
Come funzionava prima
Prima della Circolare 92, il giorno precedente al certificato era coperto solo in caso di visita domiciliare. La base normativa è l’art. 2 del Regolamento INAM del 1963, secondo cui l’indennità decorre dal quarto giorno di malattia, contato dalla chiamata del medico curante. Le circolari INPS successive (n. 63/1991 e n. 147/1996) hanno fissato come primo giorno, in generale, la data di rilascio del certificato.
L’INPS riconosceva però anche il giorno prima se il medico, nel certificato telematico, compilava due campi:
- “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente alla visita;
- Visita domiciliare.
L’eccezione serviva a non penalizzare il lavoratore, perché il medico di base può effettuare la visita a domicilio entro le ore 12 del giorno successivo alla chiamata (art. 43, comma 6, ACN del 15 gennaio 2026). Se invece il lavoratore veniva visitato in ambulatorio, la malattia decorreva solo dal giorno del certificato.
Cosa cambia dal 4 settembre 2026
Per i certificati redatti dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare, la malattia del dipendente viene riconosciuta a partire dal giorno precedente anche con visita ambulatoriale. Le condizioni sono le stesse già previste per la visita domiciliare: il medico deve indicare quel giorno nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” del certificato telematico.
Il criterio vale anche per i certificati di continuazione e di ricaduta, e resta fermo il rispetto del periodo massimo indennizzabile previsto dalla legge.
| Tipo di visita | Prima della Circolare 92 | Dal 4 settembre 2026 |
| Domiciliare | Giorno precedente coperto, se indicato nel certificato | Invariato |
| Ambulatoriale | Malattia solo dal giorno del certificato | Giorno precedente coperto, se indicato nel certificato |
Quando il giorno precedente non è riconosciuto
Il riconoscimento non è automatico e resta escluso in due casi:
- il giorno precedente cade di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale: in queste giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica);
- la retrodatazione supera un giorno: se la data indicata in “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno, l’INPS esclude che corrisponda alla chiamata al medico.
In questi casi la tutela decorre dalla data di redazione del certificato. Se il medico non compila il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, vale comunque la data del certificato.
Perché l’INPS ha cambiato orientamento
L’INPS parla di “interpretazione evolutiva”, motivata dai cambiamenti nella medicina territoriale. Nella circolare l’Istituto cita il calo dei medici di medicina generale, i maggiori carichi di lavoro e la prassi di visitare su appuntamento per evitare sale d’attesa affollate.
In pratica, chi si ammala spesso riesce a farsi visitare in ambulatorio solo il giorno dopo. Con la vecchia regola, la copertura per la malattia del dipendente variava a seconda che il medico venisse a casa o ricevesse in studio: la circolare elimina questa disparità e punta a un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale.
Impatti per l’amministrazione HR e il payroll
Per l’amministrazione HR, anticipare di un giorno l’inizio della malattia significa rivedere tutti i conteggi collegati. La data iniziale dell’evento, infatti, determina:
- i giorni di carenza: i primi 3 giorni non sono indennizzati dall’INPS e, a seconda del CCNL, possono restare a carico dell’azienda; l’indennità INPS parte dal quarto giorno;
- le percentuali e la durata dell’indennità INPS, fino al periodo massimo indennizzabile;
- l’eventuale integrazione a carico del datore prevista dal CCNL applicato;
- il periodo di comporto, cioè il limite di assenze per malattia oltre il quale il datore può recedere dal rapporto;
- le eventuali sanzioni, per esempio per assenza alla visita medica di controllo.
In sintesi, un giorno che prima risultava come assenza da giustificare oggi può rientrare nella malattia. Alcuni commentatori, come FiscoeTasse, segnalano che questo può aumentare i costi di carenza per l’azienda e rendere più difficile verificare in tempo assenze di un solo giorno.
Cosa fare in azienda
La circolare riguarda la prestazione INPS e la gestione della malattia del dipendente, non gli obblighi tra lavoratore e azienda. Il dipendente deve quindi continuare a comunicare subito l’assenza, secondo quanto previsto dal CCNL e dal regolamento aziendale.
Per adeguare l’amministrazione del personale alla novità conviene:
- verificare la data di inizio su ogni attestato telematico, controllando il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”;
- controllare il calendario: se il giorno precedente è sabato, domenica o festivo infrasettimanale, la malattia parte dalla data del certificato;
- aggiornare le procedure di payroll per carenza, integrazione CCNL e calcolo del comporto sui certificati dal 4 settembre 2026;
- ricordare ai dipendenti l’obbligo di avvisare l’azienda il primo giorno di assenza, anche se il certificato arriva il giorno dopo;
- rivedere il regolamento interno su comunicazione delle assenze e possibili contestazioni disciplinari.