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Articolo pubblicato il 31 Marzo 2022 Tempo di lettura: 2 minuti

Ve ne avevamo parlato qui e … finalmente ci siamo!

Con la circolare n. 43 del 22 marzo l’INPS ha fornito le prime indicazioni normative e operative per consentire ai datori di lavoro l’applicazione dello sgravio contributivo di cui all’art. 1 comma 121 della Legge di Bilancio 2022. Si tratta della riduzione dell’aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali, per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, la cui retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 2.692,00 euro.

Vediamo insieme quali sono i punti principali della circolare.

Soggetti beneficiari

Tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati, esclusi i rapporti di lavoro domestico, sia in forza che assunti in corso d’anno. Sono inclusi anche gli apprendisti (che già beneficiano di un’aliquota contributiva agevolata).

Misura e durata dell’esonero

L’esonero consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota IVS a carico del lavoratore. Volendo fare un esempio, se l’aliquota IVS a carico del dipendente è pari al 9,19%, la possibilità di usufruire dell’esonero contributivo dello 0,8% comporta che l’aliquota effettiva sarà pari a 8,39%. La norma ha carattere sperimentale, pertanto l’esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Come si misura la retribuzione imponibile limite?

L’esonero contributivo spetta a chi non supera il limite di 2.692,00 euro di retribuzione imponibile previdenziale, calcolata su base mensile per tredici mensilità. Solo per la competenza del mese di dicembre, l’importo di 2.692,00 euro deve essere maggiorato del rateo di tredicesima. Se invece, come può accadere, la tredicesima sia corrisposta a ratei nei singoli mesi, la verifica della soglia di retribuzione dovrà avvenire anche sui singoli ratei (in questo caso, l’importo non deve essere superiore a 224 euro). Ai dipendenti cessati nel corso dell’anno 2022, parimenti dovrà essere verificata la soglia imponibile del rateo di tredicesima corrisposto a titolo di cessazione (che dovrà essere sempre pari o inferiore a 2.692,00 euro).

Caso particolare quello della quattordicesima mensilità, prevista da alcuni contratti collettivi, che leggendo le istruzioni della circolare parrebbe esclusa dall’applicazione dello sgravio in questione (così come tutte le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive).

Dal momento che la circolare stabilisce la verifica mensile, potrebbero verificarsi casi in cui il lavoratore beneficia dell’esonero in alcuni mesi, mentre in altri – nei quali, ad esempio, viene erogato un bonus o un premio di risultato – supera la soglia mensile di 2.692,00 euro e, pertanto, non ha accesso all’esonero.

Modalità di fruizione

I primi esoneri saranno applicabili a partire dal flusso Uniemens di competenza marzo 2022, pertanto saranno presenti proprio nelle buste paga di marzo. Ovviamente è prevista la possibilità di recuperare gli arretrati (dei mesi di gennaio e febbraio), esclusivamente nei flussi di competenza marzo, aprile e maggio 2022 – quindi, se anche non si riuscissero ad applicare i primi esoneri nelle buste di marzo, attenzione a effettuare in tempo tutti i recuperi entro la scadenza di maggio.

Con l’introduzione dell’esonero in questione (e l’esordio dell’Assegno Unico e Universale per le famiglie, i cui primi bonifici sono partiti già ai primi giorni di marzo), trovano oggi applicazione tutte le novità previste nella legge di bilancio in materia di lavoro e busta paga, che avevamo analizzato a suo tempo.

Non resta ora che procedere alle attività di elaborazione e calcolo dei cedolini, contattate il vostro consulente HR ed il consulente del lavoro per avere maggiori dettagli e assicurarvi di garantire ai vostri dipendenti il trattamento dovuto.

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