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Articolo pubblicato il 27 Novembre 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

Di seguito le principali news normative di Novembre 2025.

Bonus mamme – indicazioni operative

In riferimento al c.d. “Bonus mamme”, introdotto dal DL 30 giugno 2025, n. 95, l’INPS ha fornito diversi chiarimenti e le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Il bonus spetta a partire dal mese della nascita del secondo o terzo figlio, e viene meno dal mese successivo a quello di compimento, da parte del figlio più piccolo, dell’età massima consentita (10° anno se due figli, 18° anno se tre figli o più).

In relazione al requisito reddituale (reddito della lavoratrice non superiore a 40.000 euro) l’INPS chiarisce che occorre fare riferimento alla somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, per l’anno 2025: occorrerà, pertanto, fare riferimento al reddito presunto.

Per quanto riguarda la misura del bonus:

  • è pari a 40 euro per ogni mese in cui se ne ha diritto;
  • l’importo non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettato a contribuzione.

Il bonus è erogato, a domanda della lavoratrice, direttamente dall’INPS, e quindi non per il tramite del datore di lavoro.

La domanda del bonus deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite, in alternativa:

  • il sito istituzionale dell’INPS, inserendo nella barra di ricerca “nuovo bonus mamme”, e utilizzando il proprio SPID;
  • il contact center multicanale;
  • gli istituti di patronato.

Il termine di presentazione della domanda è:

  • il 9/12/2025, per chi matura i requisiti entro il 28/10/2025, e in questo caso il bonus viene erogato a dicembre;
  • il 31/01/2026, per chi matura i requisiti dal 29/10/2025 al 31/12/2025, e in questo caso il bonus viene erogato a febbraio.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del bonus in esame, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di luglio 2025.

Dimissioni da convalidare anche nel periodo di prova

Il Ministero del Lavoro, con Nota 13 ottobre 2025, n. 14744, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di convalida delle dimissioni per le lavoratrici in gravidanza, nonché per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio, affermando che tale obbligo si estende anche durante il periodo di prova.

Intelligenza artificiale – disposizioni in materia di lavoro

La nuova legge n. 132 del 2025, pur delegando al Governo l’adeguamento normativo all’AI Act dell’Unione Europea, stabilisce alcuni principi in materia.

In particolare:

  • l’obbiettivo dell’intelligenza artificiale è il miglioramento delle condizioni di lavoro, la tutela della salute psicofisica dei lavoratori e l’aumento della qualità e produttività del lavoro.
  • l’utilizzo deve essere sicuro, affidabile, trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.
  • il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori sull’uso di sistemi IA decisionali o di monitoraggio automatizzati.
  • restano fermi gli obblighi dello Statuto dei Lavoratori relativi agli strumenti di controllo.

Per quanto riguarda in particolare le professioni intellettuali:

  • l’IA è utilizzabile solo per le attività strumentali e di supporto; nell’attività professionale, l’attività personale deve quindi essere qualitativamente prevalente.
  • l’eventuale utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista deve essere oggetto di informativa ai clienti, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Somministrazione a tempo determinato oltre i 24 mesi

Con Ordinanza n. 29577 del 7 novembre 2025, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo».

Rinnovo CCNL per i dirigenti delle aziende del terziario

In data 5 novembre 2025, Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (codice CNEL H021), in anticipo rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Di seguito le principali novità:

Aumenti retributivi

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del CCNL, è stata convenuta la corresponsione, sulla retribuzione di fatto, di un incremento a regime pari a 800,00 euro mensili, da erogarsi in 3 tranches:

  • 320,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
  • 260,00 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
  • 220,00 euro a partire dal 1° gennaio 2028.

Gli aumenti retributivi non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate:

  • successivamente al 31 luglio 2025;
  • a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali;
  • o espressamente concesse per garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

Per effetto dei suddetti aumenti il minimo contrattuale mensile viene fissato nelle seguenti misure:

  • 4.660,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
  • 4.920,00 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
  • 5.140,00 euro a partire dal 1° gennaio 2028.

Welfare

Per il triennio 2026-2028, le aziende riconoscono un credito welfare contrattuale di un valore minimo di 1.500,00 euro annui:

  • corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro;
  • riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento;
  • non riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part-time.

Qualora un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del credito, potrà scegliere se rinviarlo all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito, il credito sarà riaccreditato nel 2026.

Formazione professionale

Con riferimento al CFMT, l’accordo dispone una riduzione del costo di gestione della Piattaforma. Pertanto, per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà:

  • pari a 36,00 euro (in luogo dei previgenti 50,00 euro);
  • di cui 18,00 euro a carico del datore di lavoro e 18,00 euro a carico del dirigente.

Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1° gennaio 2026, il contributo annuo sarà pari a:

  • 308,00 euro a carico del datore di lavoro;
  • 148,00 euro a carico del dirigente.

Previdenza complementare

Il contributo integrativo per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, viene innalzato dall’attuale 2,47% della retribuzione convenzionale annua al:

  • 2,52% a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • 2,57% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

È inoltre, previsto un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che:

  • a partire dal 1° gennaio 2026
  • passerà dall’attuale 1% al 2%.

Garanzia infortuni Antonio Pastore

A decorrere dal periodo contributivo relativo al IV trimestre 2025, il contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore è fissato in 560,00 euro annui (rispetto agli attuali 410,00 euro annui) per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, fatta salva la trattenuta a carico del dirigente, diventerà pari a 5.321,26 euro annui.

Politiche attive di ricollocazione

Dal 1° gennaio 2026:

  • il contributo corrisposto dal datore di lavoro al CFMT per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti;
  • nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, per motivi diversi da giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari, dimissioni volontarie;
  • viene fissato in 2.000,00 euro (in luogo degli attuali 2.500,00 euro).

Gravi patologie

A favore dei dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 106/2025, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi (continuativi o frazionati), in quanto affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, spetta, a totale carico del datore del lavoro e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al FASDAC.

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