Di seguito le principali news normative di febbraio 2026.
Nuova disciplina del fondo Tesoreria: precisazioni
In riferimento alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria previste dalla Legge di Bilancio 2026, l’INPS, con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, precisa che:
- una volta accertato l’obbligo di versamento a Fondo Tesoreria, eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente sono ininfluenti;
- gli eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale vanno esclusi dal computo della media annuale dei dipendenti;
- nel 2026, l’obbligo di versamento trova applicazione solo per i datori di lavoro già in attività nell’anno 2024; un datore che abbia iniziato l’attività nel 2025 e che, nel corso del 2025, raggiunga la media di 50 dipendenti è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal mese di inizio attività.
- le aziende che nel 2025 superavano il limite dimensionale previsto dovranno versare i periodi di competenza gennaio-aprile 2026 entro il 16 maggio 2026.
Trasferte e tracciabilità delle spese: precisazioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, con la quale fornisce alcune delucidazioni utili alla corretta gestione delle trasferte dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alla gestione dei rimborsi delle spese da questi sostenute. In particolare, viene chiarito che:
- anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, purché:
- calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI;
- e opportunamente comprovato e documentato;
- non concorrono a formare il reddito del lavoratore, in quanto riconducibili a “spese di viaggio”, i rimborsi:
- delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale;
- delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
Accordo Stato Regioni in materia di sicurezza
In riferimento all’accordo di cui all’oggetto, del 17 aprile 2025, è opportuno porre una particolare attenzione ai seguenti punti.
- Formazione neoassunti: dal 24 maggio 2025 la formazione base, generale e specifica del dipendente deve essere effettuata contestualmente all’assunzione. Sono stati quindi eliminati i precedenti 60 giorni di tempo.
- Formazione Obbligatoria per il Datore di Lavoro: con il nuovo accordo, ogni datore di lavoro deve completare un percorso formativo di base; in precedenza, invece, solo i datori di lavoro che assumevano il ruolo di RSPP erano tenuti a frequentare corsi specifici.
Infortunio sul lavoro durante lo svolgimento di attività fuori mansione
Con la Sentenza n. 1908 del 19 gennaio 2026, la Cassazione conferma la responsabilità penale in capo al datore di un’impresa, per le lesioni colpose pluriaggravate occorse a un dipendente mentre svolgeva mansioni diverse da quelle previste da contratto.
Inoltre, nel caso di specie, le attività erano state svolte senza l’attrezzatura idonea, senza una preventiva informazione/ formazione e in assenza di una specifica valutazione dei rischi e delle condizioni dell’attività di fatto svolta. Ciò ha quindi comportato la prevedibilità da parte del datore di lavoro dell’evento occorso al lavoratore, confermando la sua responsabilità per l’infortunio.
Lavoratori somministrati – valutazione dei rischi
In riferimento ai lavoratori somministrati, con l’Ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto sulla valutazione dei rischi richiesta ai sensi dell’articolo 32 D.Lgs. n. 81/2015, che costituisce una delle condizioni di legittimità del contratto di somministrazione.
Secondo tale principio, il DVR deve contenere:
- i rischi specifici connessi alla tipologia contrattuale,
- l’identificazione delle misure di cautela (individuali e collettive) volte a prevenirli,
- le procedure per la loro concreta attuazione.
DURC irregolare – effetti sulle agevolazioni contributive
Con l’Ordinanza n. 2906 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei 15 giorni successivi alla ricezione della nota di rettifica, l’INPS è tenuto ad attendere l’eventuale pagamento e solo dopo, in difetto, dovrà procedere con le dovute comunicazioni, il che può portare all’emissione di un DURC negativo.
In tal caso, il mancato pagamento del dovuto (anche per un importo minimo) ha come conseguenza la perdita delle agevolazioni contributive di cui gode l’azienda.
Conclusione – Le news normative di febbraio
Come evidenziato dalle news normative di febbraio, il quadro del 2026 impone alle aziende un rigore crescente nella gestione della sicurezza e della compliance contributiva. Dalle nuove scadenze per la formazione dei neoassunti ai chiarimenti sul Fondo Tesoreria, emerge l’importanza di un monitoraggio costante: anche una piccola svista sul DURC o una valutazione dei rischi incompleta per i somministrati può esporre il datore di lavoro a gravi responsabilità e alla perdita delle agevolazioni. Restare aggiornati e adottare procedure tras