I nostri consulenti hanno riassunto per voi le principali novità normative del mese di Ottobre. Le news riguardano:
– Bonus Natale
– Novità Scadenze Fiscali 2025
– Decreto “Coesione”
– DDL Lavoro
– Privacy e posta elettronica dei dipendenti
Bonus Natale
Nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità (previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale), in sede di conversione in legge del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), è introdotta, per il 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro) a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi (reddito complessivo non superiore a 28.000 e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e soggettivi (presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico). L’indennità va erogata dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore di lavoro recupera il credito derivante dall’anticipo dell’indennità, nel Mod. F24 (con il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
Il “bonus Natale” pari al massimo a 100 euro: è un importo netto (al pari, ad esempio, del trattamento integrativo) e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali) va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero. Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente. In sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora il lavoratore
- pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici), ovvero
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso), lo stesso potrà beneficiare del bonus.
- sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale).
Il riconoscimento del bonus Natale è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore dipendente, resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).
Novità scadenze fiscali 2025
L’art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 108/2024 interviene in materia di trasmissione del Mod. 770 modificando l’art. 4, comma 4-bis del DPR n. 322/1998.
Il Mod. 770 potrà essere trasmesso dal 15 aprile al 31 ottobre e le Certificazioni Uniche contenenti redditi di lavoro autonomo derivanti da arti e professioni svolti in maniera abituale (professionisti) dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo.
Ne consegue che, a decorrere dal 2025 (Certificazioni Uniche relative al periodo d’imposta 2024), i termini per la trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate risultano essere così scadenzati:
- entro il 16 marzo per le Certificazioni Uniche contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilato nonché nelle ulteriori ipotesi di certificazioni contenenti dati che incidono sul Mod. 730 precompilato (lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, ecc.);
- entro il 31 marzo per le Certificazioni Uniche contenenti redditi da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (professionisti) in quanto contenenti dati che incidono sul Mod. REDDITI PF precompilato;
- entro il 31 ottobre per le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata Mod. 730 e Mod. REDDITI PF (è il caso, ad esempio, delle Certificazioni Uniche contenenti i soli dati INAIL dei soci o esclusivamente dati previdenziali, ecc.).
Decreto “Coesione”
Il d.l. 07.05.2024 n. 60 convertito con modificazioni dalla l. 04.07.2024 n. 95 ha introdotto alcuni specifici incentivi:
- “Bonus Giovani”: l’art. 22 riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a € 500 su base mensile per ciascun lavoratore. Nei casi di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.
- “Bonus Donne”: l’art. 23 prevede l’esonero totale (100%) del versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, per un periodo massimo di 24 mesi, con un limite massimo di € 650 mensili per ciascuna dipendente donna. Tale esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 e riguarda le seguenti categorie:donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni ZES;
donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; donne operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
DDL Lavoro
Il d.l. 11.10.2024 n. 145 ha apportato chiarimenti in alcune materie specifiche:
- Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro: l’assenza ingiustificata del lavoratore per oltre 15 gg comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore stesso, a meno che non possa dimostrare cause di forza maggiore o oltre giustificazioni valide. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare tali assenze all’Ispettorato del Lavoro per le verifiche del caso.
- Durata del periodo di prova: fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilità in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Sospensione della prestazione di cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. - Lavoro agile: viene confermato l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i dettagli relativi ai lavoratori in smart working entro 5 giorni dall’inizio o dalla modifica del periodo di lavoro agile.
Privacy e posta elettronica dei dipendenti
l datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente/collaboratore, né tantomeno utilizzare un software che faccia il backup delle e-mail per conservare una copia dei messaggi. Un trattamento di questo genere, infatti, costituisce una violazione della disciplina in materia di dati personali ed è idoneo a realizzare una illecita attività di controllo del lavoratore. Questo quanto stabilito dal Garante Privacy che, oltre a comminare una sanzione di 80.000 euro alla società interessata, ha disposto il divieto di un ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica.