I nostri consulenti hanno riassunto le principali news normative del mese di Novembre.
“Bonus Natale” – ampliamento platea beneficiari
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 167/2024 alla disciplina del c.d. Bonus Natale, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 del 19.11.2024 fornisce ulteriori chiarimenti in materia, con specifico riferimento all’ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari dell’agevolazione.
Il lavoratore, per vedersi riconosciuto il Bonus Natale, deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e familiari:
- titolarità nell’anno di imposta 2024 di un reddito complessivo non superiore a euro 28.000;
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quella della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza);
- presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 ovvero non superiore a € 4.000 nel caso di figli fino a 24 anni di età.
Non è dunque più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il requisito familiare richiesto per l’accesso al Bonus Natale (presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico) deve essere valutato in abbinata al principio di incumulabilità del predetto bonus per il medesimo nucleo familiare. E’ infatti espressamente previsto che il Bonus Natale non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa agevolazione.
Pertanto nel caso di due lavoratori dipendenti per i quali sussistano i requisiti reddituali e familiari richiesti dalla norma, il bonus spetta a uno solo di essi.
Massimale contributivo Inps nei casi di reimpiego o prosecuzione del rapporto raggiunta la pensione
L’Inps con messaggio n. 3748 dell’11.11.2024 fornisce chiarimenti in relazione all’applicazione del massimale contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico da parte di quest’ultimo.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie da parte del lavoratore assume rilevanza sostanziale per la valutazione dell’applicazione o meno del massimale contributivo e dunque per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
Nello specifico occorre verificare se, per il lavoratore, sussiste lo status di
- “vecchio” iscritto e dunque una data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie antecedente la data del 1° gennaio 1996 ovvero di
- “nuovo” iscritto e dunque una data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie a partire dalla data del 1° gennaio 1996.
Allo status di “vecchio” ovvero “nuovo” iscritto sono collegati gli effetti derivanti dalla applicazione o meno del massimale contributivo. Pertanto, il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venir meno dello status di “vecchio” iscritto originariamente acquisito.
In conclusione la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere validi ai fini dell’applicazione del massimale contributivo indipendentemente dalla eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
CCNL Dirigenti Aziende Industriali – rinnovo contrattuale
In data 13.11.2024 tra Confindustria e Federmanager è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 30.07.2019 scaduto il 31.12.2023 applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.