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Articolo pubblicato il 27 Maggio 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

I nostri consulenti hanno riassunto per voi le principali news normative del mese di maggio. 

Bonus giovani e bonus donne 

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, ha firmato i decreti attuativi dei bonus previsti dal decreto coesione: bonus giovani (art. 22) e bonus donne (art.23). 

In particolare, il Ministero rende noto che i datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, possono accedere all’esonero completo dei contributi INPS carico azienda: 

  • entro un massimale di 500 euro mensili, 
  • per 2 anni, 

per le assunzioni o trasformazioni 

  • a tempo indeterminato, 
  • effettuate a partire dal 1° settembre 2024, 
  • e relative a 
  • giovani 
  • con meno di 35 anni, 
  • e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, 
  • purché l’azienda non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva negli ultimi 6 mesi, e non licenzi il giovane o un altro dipendente con medesima qualifica nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi; 
  • o a donne, in alternativa: 
  • prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi, ovunque residenti; 
  • prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi: 
  • con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere; 
  • o residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. 

L’assunzione della lavoratrice deve comportare un incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. 

Per quanto riguarda invece i contratti stipulati nelle aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), è previsto un massimale di 650 euro mensili, ma solo a decorrere dalla data della domanda all’INPS, e comunque da non prima della data dell’Autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025). 

Dimissioni per fatti concludenti 

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 5257 del 10 aprile 2025, in riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla Circolare n. 6/2025 presentata dal CNO dei Consulenti del Lavoro il 2 aprile 2025, sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti precisa che: 

  • nel caso in cui il CCNL applicato preveda espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti e un termine superiore a quello legale, dovrà essere applicato tale termine, in ossequio al principio del miglior favore per il lavoratore; 
  • nel caso in cui sia verificata l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Tuttavia, qualora quest’ultimo ritenga insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condivida la verifica dell’Ispettorato, non è prevista alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro stesso; 
  • le eventuali dimissioni, presentate dal lavoratore successivamente all’avvio della procedura, ma prima che le stesse abbiano prodotto il loro effetto dismissivo, saranno ritenute valide e produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento; 

NB: se presentate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle dimissioni potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti, presso le sedi consuete, compresa quella giudiziale. 

Infine, a fronte delle indicazioni contenute nella Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro, l’INL, con nota del 29 aprile 2025, ha diffuso il modello aggiornato per l’avvio della procedura di cui sopra. 

Per l’analisi in dettaglio dell’istituto delle dimissioni per fatti concludenti, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di aprile 2025. 

Fringe Benefit 

La Legge di conversione del c.d. Decreto Bollette ha introdotto una clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo di auto aziendali 

  • ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 
  • e assegnate al lavoratore dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. 

Sostanzialmente, in tali ipotesi, occorre fare riferimento alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2024, in base alle quali la valorizzazione del fringe benefit avviene applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, percentuali differenziate (da un minimo del 25% ad un massimo del 60%), in funzione del livello di emissione di CO2 del mezzo. 

Per l’analisi in dettaglio della disciplina dei fringe benefit in vigore dal 2025, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di gennaio 2025. 

Erogazione mensile del rateo di TFR 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, si pronuncia in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipazione mensile del TFR in busta paga

A parere dell’INL, tale prassi si configura come una mera integrazione retributiva

Ciò comporta quindi rilevanti ricadute su lavoratore e azienda: 

  • da un lato, la somma corrisposta deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale
  • dall’altro, il datore di lavoro è tenuto a ripetere l’accantonamento del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto di lavoro

Tali conclusioni valgono, secondo l’INL, anche in presenza di eventuali pattuizioni collettive o individuali che abbiano ad oggetto anticipazioni dell’accantonamento TFR maturato, sotto forma di mero automatico trasferimento in busta paga del relativo rateo mensile. 

Assorbimento del superminimo 

La Cassazione, con ordinanza 12473/2025, ha stabilito che, in linea di principio, il datore di lavoro può “disdettare” l’uso aziendale in forza del quale aveva rinunciato di fatto all’assorbimento degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva nel superminimo individuale riconosciuto ai lavoratori. 

Questa opzione è, tuttavia, percorribile solo se, rispetto al tempo in cui si era consolidato l’uso aziendale, sono intervenuti sostanziali mutamenti sociali ed economici che possano giustificare il recesso unilaterale da parte del datore. 

Inoltre, è richiesto al datore di formalizzare le ragioni che giustificano la disapplicazione per via unilaterale del trattamento più favorevole consolidato dall’uso aziendale. 

Sullo stesso tema, con l’ordinanza 11771/2025, la stessa Cassazione ha stabilito che il superminimo non può essere assorbito quando l’incremento retributivo deriva da un passaggio di livello

La sentenza evidenzia come il superiore inquadramento del dipendente rappresenti una fattispecie distinta rispetto alla variazione dei minimi tabellari prevista dal contratto collettivo. 

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