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Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

I nostri consulenti hanno riassunto per voi le principali news normative del mese. 

Bonus giovani – aggiornamento requisiti

L’INPS, col messaggio n.1935 del 18 giugno 2025, ha fornito importanti aggiornamenti relativi al c.d. Bonus Giovani, misura che consente alle aziende di accedere, a determinate condizioni, all’esonero completo dei contributi INPS carico azienda in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni.

In particolare, l’INPS ha esteso al Bonus in oggetto il requisito già previsto per il Bonus donne: dal 01/07/2025, per accedere allo sgravio, le assunzioni dei giovani dovranno realizzare un incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; tale incremento dovrà poi essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dello sgravio.

Per l’analisi in dettaglio del Bonus Giovani, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di maggio 2025

Parasubordinati: comunicazione superamento massimale

L’INPS, con il Messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025, rende noto che

  • dal mese di maggio 2025
  • i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata (ad esempio gli amministratori o i co.co.co)
  • che hanno superato il massimale annuo contributivo (cioè il valore oltre il quale il compenso non deve essere assoggettato al prelievo di contributi previdenziali)

riceveranno una comunicazione su MyINPS nella quale saranno invitati ad avvisare i committenti di non applicare più la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati.

Inoltre, nel caso siano già stati effettuati versamenti eccedenti il massimale annuo, l’ente avvisa che, con decorrenza dall’anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce Uniemens, saranno messe a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

Trasferte all’estero: deroga alla tracciatura

Il Decreto Fiscale 2025 (DL 17 giugno 2025 n. 84) ha stabilito che

  • l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea)
  • introdotto dalla legge di bilancio 2025
  • si applica solo alle spese sostenute nel territorio italiano.

Ciò significa che le spese sostenute all’estero possono essere pagate anche in contanti o con mezzi non tracciabili senza che questo influisca sulla fiscalità, ovvero senza che i rimborsi costituiscano reddito imponibile per il lavoratore o diventino costi indeducibili per l’impresa.

La motivazione di questa esclusione è duplice:

  • da un lato, l’obiettivo di fare emergere la base imponibile dei fornitori di servizi di trasporto, ristorazione e ospitalità viene meno quando le trasferte avvengono all’estero;
  • dall’altro lato, dovere sostenere queste spese con modalità tracciate anche all’estero spesso può risultare concretamente difficoltoso: non tutti i paesi all’estero hanno infatti lo stesso grado di diffusione dei mezzi di pagamento elettronici.

Divieto di concorrenza

Con l’Ordinanza n. 13050 del 16 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente che lamentava l’indeterminatezza o indeterminabilità dei limiti contenuti nel patto di non concorrenza stipulato con la propria azienda.

In particolare, il limite territoriale, oltre ad essere troppo ampio, è stato giudicato indeterminato, in quanto non chiaramente individuabile fin da subito: infatti, il patto si estendeva all’intera Regione Toscana ma, in caso di trasferimento entro un anno dalla cessazione del rapporto, anche ad altre province fuori Regione nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro.

Raccolta dati mail dipendenti

Il Garante Privacy, con provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025, ha inflitto una sanzione pari a 50.000 euro alla Regione Lombardia per aver raccolto e conservato i log di navigazione in Internet dei dipendenti senza un accordo collettivo ad hoc con i sindacati a tutela dei lavoratori.

Nessun accordo era stato stipulato nemmeno con riguardo al trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori, motivo per il quale, oltre alla sanzione amministrativa, l’Autorità ha ingiunto alcune misure correttive, come la cifratura del dato riguardante il nome dei dipendenti assegnatari dei pc portatili e la compressione del termine di conservazione dei dati

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