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Articolo pubblicato il 27 Gennaio 2026 Tempo di lettura: 2 minuti

Di seguito le principali news normative di gennaio 2026.

Legge di Bilancio – principali novità in materia di lavoro

É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026).
Di seguito le principali novità di Gennaio 2026 in materia di lavoro.

Revisione della disciplina dell’IRPEF

Dal 2026, l’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro) viene ridotta dal 35% al 33%.

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

Sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 5% gli incrementi retributivi:

  • corrisposti nell’anno 2026,
  • a dipendenti con reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro,
  • in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1/1/2024 al 31/12/2026.

Detassazione dei premi di produttività

Sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 1% i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa:

  • corrisposte nel 2026 e 2027,
  • per importi fino a 5.000 euro.

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive

Per il 2026, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 15% le somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità:
    per lavoro notturno
    – per lavoro festivo.
  • emolumenti relativi al lavoro a turni.

Limiti:

  • massimo 1.500 euro annui;
  • per dipendenti con reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Buoni pasto elettronici

La soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici viene aumentata da 8 a 10 euro per ogni giorno lavorato.

Esonero contributivo giovani e donne

Vengono confermati gli esoneri in oggetto; non sono ancora operativi, in attesa degli appositi decreti attuativi.

Disposizioni in materia di previdenza complementare

  • Dal 01/07/2026, per i neoassunti, scatta dopo 60 giorni (rispetto agli attuali 6 mesi) l’adesione automatica alla previdenza complementare, nel caso in cui non esprimano una scelta esplicita.
  • Nel 2026 e 2027 le aziende che nell’anno precedente hanno avuto una media di dipendenti pari o superiore a 60, devono conferire al fondo tesoreria INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare.

    – Dal 2026 al 2031 la media dei dipendenti scende a 50, e dal 2032 scende ulteriormente a 40 dipendenti.

    – Fino al 2025, erano obbligate a tale conferimento solo le aziende che avevano più di 50 dipendenti alla data del 31/12/2006, indipendentemente dal numero dipendenti attuale.

Bonus mamme

L’importo del bonus mamme sale da 40 a 60 euro.
Tutte le altre condizioni rimangono invariate: si vedano in proposito le informative di luglio e di novembre 2025.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici

Dal 2026, le aziende che assumono:

  • donne madri di almeno tre figli minorenni;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Godono dell’esonero totale:

  • dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
  • per massimo 8.000 euro all’anno.

Per una durata:

  • di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • di 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • di 18 mesi in caso di rapporto a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato.

Incentivi alla conciliazione vita – lavoro

Dal 2026, le lavoratrici o i lavoratori:

  • con almeno tre figli conviventi;
  • fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili);
  • hanno la precedenza sugli altri dipendenti rispetto alle trasformazioni a part time e alle riduzioni dell’orario part time;
  • che comportino appunto una riduzione dell’orario di almeno il 40%.

Se l’azienda opera tale trasformazione / riduzione ha diritto ad un esonero:

  • pari al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico;
  • fino ad un massimo di 3.000 euro annui;
  • nei 24 mesi successivi alla trasformazione / riduzione d’orario;
  • purché il nuovo orario sia mantenuto per il periodo;

Congedo parentale

Dal 2026, in materia di congedi parentali, viene esteso al 14° anno di età del bambino:

  • il diritto alla fruizione del congedo stesso;
  • il prolungamento del congedo previsto per i figli con disabilità;
  • il riconoscimento dell’indennità al 30% della retribuzione.

Congedo per malattia dei figli

Dal 2026, per i figli di età superiore ai 3 anni, viene innalzato:

  • a 10 giorni (rispetto agli attuali 5) il limite massimo dei giorni fruibili all’anno;
  • a 14 anni (dagli attuali 8) il limite di età del figlio previsto per la fruizione del congedo.

Affiancamento a fine sostituzione

In caso di assunzione a termine (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale è ora possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

Rinnovo CCNL gomma plastica – aziende industriali

In data 10 dicembre 2025, le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell’industria della gomma e delle materie plastiche (codice CNEL B371), in scadenza il 31 dicembre 2025. Di seguito le principali novità.

Aumenti retributivi

Le Parti hanno convenuto un incremento nel triennio 2026-2028 dei minimi contrattuali.

  Livello Minimi al 30 dicembre 2025 Minimi a partire dal
1° gennaio 2026 1° aprile 2027 1° aprile 2028 1° dicembre 2028
Q 2.423,68 2.497,83 2.571,98 2.646,13 2.664,67
A 2.282,03 2.351,85 2.421,67 2.491,49 2.508,94
B 2.152,87 2.218,74 2.284,61 2.350,48 2.366,95
C 2.124,60 2.189,60 2.254,60 2.319,60 2.335,85
D 2.097,90 2.162,08 2.226,26 2.290,44 2.306,49
E 2.013,23 2.074,83 2.136,43 2.198,03 2.213,43
F 1.961,12 2.021,12 2.081,12 2.141,12 2.156,12
G 1.827,54 1.883,45 1.939,36 1.995,27 2.009,25
H 1.742,79 1.796,11 1.849,43 1.902,75 1.916,08
I 1.566,80 1.614,73 1.662,66 1.710,59 1.722,57

Classificazione del personale

  • A partire dal 1° gennaio 2027, i lavoratori e le lavoratrici inquadrati/e al livello H dell’area commerciale/ logistica, con posizione professionale di carrellista, saranno inquadrati/e al livello G con posizione di carrellista movimentatore merci dopo 12 mesi di permanenza nel livello H.
  • Dal 1° gennaio 2028 sarà eliminato il livello I nelle aree di produzione e delle funzioni integrate trasversali. Di conseguenza, le posizioni di “addetti/e a lavori di preparazione”, “aiuto esecutivo” per l’area produzione e le posizioni di “addetto/a a lavori non rientranti nel ciclo produttivo”, “addetto/a al prelievo e consegna di documenti” e “addetto/a all’archivio” saranno inquadrati al livello H.

Malattia – conservazione del posto – nuovi parametri

Nel caso di malattia o infortunio non professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto nei seguenti termini:

  • 6 mesi (8 mesi in caso di disabilità) per gli aventi anzianità fino a 3 anni;
  • 9 mesi (12 mesi in caso di disabilità) per gli aventi anzianità oltre 3 anni e fino a 6 anni;
  • 12 mesi (16 mesi in caso di disabilità) per gli aventi anzianità oltre 6 anni.

Lavoro a tempo parziale

  • La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario a tempo parziale riferita all’anno, è retribuita con la maggiorazione del 16% (prima 10%).
  • Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale: si specifica che, ai fini del superamento del limite massimo di possibili trasformazioni, non si computano le seguenti casistiche:

    – lavoratori/lavoratrici affetti da malattie oncologiche o gravi patologie degenerative (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015);
    – lavoratori/lavoratrici con disabilità certificata ex Legge n. 104/1992 e/o computati ai sensi della Legge n. 68/1999, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2024.

Contratto a termine

  • La durata massima del periodo di prova è determinata in base alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 e ss.mm.ii..
  • In materia di contratto a tempo determinato in somministrazione, si elimina la disposizione che prevede il diritto alla stabilizzazione del rapporto dopo più di 44 mesi lavorati a tempo determinato e in somministrazione a termine.

Apprendistato professionalizzante

  • È finalizzato al conseguimento di una delle qualifiche contrattuali di cui al presente CCNL (ad eccezione di quelle inquadrate al livello I).
  • La durata massima dell’apprendistato è di 3 anni, salvo il caso di assunzione di personale già in possesso di diploma di livello:
    EQF 4 (diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore),
    5 (diploma di specializzazione per le tecnologie applicate ITS)
    – 6 o 7 (laurea)

Per i quali la durata massima è ridotta, rispettivamente di 6 mesi, 6 mesi e 12 mesi (sempre che il titolo di studio sia inerente alla qualifica da conseguire).

  • Eventuali periodi di apprendistato professionalizzante precedentemente svolti
    presso altri datori che applicano lo stesso CCNL,
    per il conseguimento della stessa qualifica
    – e interrotti per qualunque motivo prima del termine della fase di apprendimento

Sono valorizzati in riduzione della durata massima, a condizione del rilascio di idonee attestazioni circa la formazione svolta.

NB Per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore del CCNL (10 dicembre 2025) restano in vigore le disposizioni contrattuali di cui al CCNL 26 gennaio 2023.

Previdenza complementare

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,56% della retribuzione annua utile per il TFR, il contributo a carico azienda al Fondo Gomma Plastica è stabilito nella misura:

  • dell’1,78% con decorrenza dal 1° gennaio 2027;
  • del 2,00% con decorrenza dal 1° gennaio 2028.

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