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Articolo pubblicato il 28 Gennaio 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

I nostri consulenti hanno riassunto le principali news normative del mese di Gennaio.

Collegato lavoro – principali disposizioni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, c.d. Collegato Lavoro, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

Le disposizioni contenute nel Collegato Lavoro sono in vigore dal 12 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Di seguito le principali novità.

  1. Periodo di prova nei contratti a termine
    In caso di stipula di un contratto a tempo determinato, il periodo di prova deve avere una durata non superiore a:
    – un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
    Sono fatte salve eventuali previsioni più favorevoli previste dal CCNL applicato; anche nel caso sussistano tali previsioni, il periodo di prova deve comunque avere una durata:
    – di almeno 2 giorni;
    – e non superiore a:
    o 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi;
    o 30 giorni per contratti di durata da 6 a 12 mesi.
  2. Dimissioni per fatti concludenti
    In caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta:
    – oltre il termine previsto dal CCNL applicato,
    – o oltre i 15 giorni, se il CCNL non prevede una durata,
    il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo:
    – causa di forza maggiore,
    – o fatto imputabile al datore di lavoro.
    L’azienda deve dare comunicazione della cessazione all’ispettorato competente.

Legge di Bilancio – principali novità in materia di lavoro

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

  1. Incentivo al posticipo del pensionamento
    Entro il 31/12/2025, se il lavoratore prosegue l’attività lavorativa, pur avendo i requisiti per accedere ai seguenti trattamenti pensionistici anticipati:
    • quota 103
    • o pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica;
    a partire da quella che sarebbe stata la prima scadenza utile al pensionamento, il datore di lavoro eroga direttamente la quota di contributi a carico ditta al lavoratore che ne faccia richiesta, anziché versarla all’INPS.
    – Tale quota è esente da contribuzione e tassazione.
    – Una volta effettuata questa scelta, il lavoratore può comunque in qualsiasi momento fare richiesta di pensione anticipata.
  2. NASPI
    Viene aggiunto un ulteriore requisito a quelli necessari per ottenere l’indennità di NASPI.
    Al momento della richiesta della NASPI, il lavoratore deve avere:
    – almeno 13 settimane di contribuzione dalle ultime dimissioni volontarie o dall’ultima risoluzione consensuale
    – se avvenute nei 12 mesi precedenti all’ultima perdita involontaria del lavoro (licenziamento o fine contratto a termine).
  3. Congedi parentali
    A partire dall’anno 2025:
    – se il periodo di congedo di maternità e paternità (ex maternità obbligatoria) termina dopo il 31/12/2024,
    – per i primi tre mesi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) l’indennità riconosciuta è pari all’80% della retribuzione.
  4. Decontribuzione lavoratrici madri
    Alle lavoratrici sia autonome che dipendenti (escluso il lavoro domestico) è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota a carico delle lavoratrici stesse.
    Requisiti:
    o devono essere madri di due o più figli,
    o ed avere un imponibile contributivo non superiore:
    – a 40.000 euro se dipendenti;
    – al minimale annuo di retribuzione se autonome.
    – Il diritto alla decontribuzione sussiste:
    o fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo;
    o oppure, a decorrere dall’anno 2027, se la lavoratrice ha tre o più figli, fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo.
    – La misura sarà applicabile solo quando sarà approvato l’apposito decreto attuativo; resta però salva la decontribuzione prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno, di cui la lavoratrice stia eventualmente già godendo.
  5. Maggiorazione deduzione costo in presenza di nuove assunzioni
    Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il costo del personale ammesso in deduzione è maggiorato in misura pari al:
    • 20% nella generalità dei casi;
    • 30% se i dipendenti assunti rientrano nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.lgs. 216/2023.
    Il costo ammissibile per la deduzione è il minore tra:
    – il costo effettivo dei nuovi assunti;
    – l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente.
  6. Esonero contributivo per le aziende del Sud
    Nell’anno 2025, per le aziende con meno di 250 dipendenti che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria, è previsto un esonero contributivo:
    – nella misura del 25% dei complessivi contributi previdenziali;
    – di ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024;
    – entro un massimale mensile pari a 145 euro.
    La misura in oggetto:
    – non si applica agli apprendisti;
    – è prevista fino al 2029, ma diminuisce gradualmente a partire dal 2026;
    – sostituisce la “Decontribuzione Sud” che ha trovato applicazione fino al 31/12/2024 per i rapporti di lavoro stipulati entro il 30/06/2024.

Legge di Bilancio – tassazione del reddito da lavoro dipendente

Di seguito le principali novità in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente.

  1. Aliquote e scaglioni di reddito
    Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
    Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
FasciaAliquote
0 – 28.00023%
28.001 – 50.00035%
oltre 50.00143%
  1. Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale
    A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), a decorrere dal periodo d’imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.
    – Somma integrativa
    o Spetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro.
    o È quantificata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) secondo le seguenti misure:
    – 7,1% se il reddito annuo da lavoro dipendente è inferiore a 8.500 euro;
    – 5,3% se è superiore agli 8.500 euro ma inferiore ai 15.000;
    – 4,8% se è superiore ai 15.000 euro ma inferiore ai 20.000;
    o È una competenza netta, riconosciuta in automatico, e che genera un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24.
    o In sede di conguaglio, qualora la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
    – Ulteriore detrazione d’imposta
    o Spetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.
    o Misura:
    – 1.000 euro annui se il reddito complessivo annuo è inferiore a 32.000 euro;
    – Dopodiché, tra i 32.000 ed i 40.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.
    o È rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga;
    o La spettanza della detrazione è verificata in sede di conguaglio, con le stesse modalità previste per la somma integrativa.
  2. Detrazioni per familiari a carico
    – Figli a carico: viene fissato a 30 anni il limite di età del figlio (non disabile) che dà diritto alle detrazioni (il limite minimo rimane invece 21 anni);
    – Altri familiari: si riduce ai soli ascendenti la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione.
    – Extracomunitari: i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possono più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
  3. Fringe benefit – auto ad uso promiscuo
    – Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori:
    – di nuova immatricolazione
    – concessi in uso promiscuo
    – sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
    il relativo fringe benefit è quantificato:
    – in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri,
    – per il costo chilometrico ACI,
    – al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
    La percentuale è ridotta al:
    – 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
    – 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
    – Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica.
    Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
    – 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
    – 30% per i veicoli,con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
    – 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
    – 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
    – In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
  4. Obbligo tracciatura trasferte per esenzione e deduzione
    A decorrere dal periodo d’imposta 2025:
    – i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto
    – effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente),
    – sostenute dal lavoratore per le trasferte,
    non concorrono a formare il reddito e sono deducibili solo se i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili:
    – versamento bancario o postale
    – carte di debito, di credito e prepagate
    – assegni bancari e circolari.
    Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi) e la loro non deducibilità.
  5. Detassazione dei premi di produttività
    Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
    Possono beneficiare del regime fiscale agevolato:
    – i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
    – le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
    purché corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
    Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000, così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal lavoratore nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
  6. Limite esenzione valore beni e servizi
    In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta,
    – anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per
    o il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
    o le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
    – Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
    – Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

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