L’indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti è la prestazione economica che sostituisce la retribuzione durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) per la cura del figlio o della figlia.
Chi ha diritto all’indennità di congedo parentale (destinatari)
L’Indennità di congedo parentale è la prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori e lavoratrici dipendenti che usufruiscono del congedo parentale.
I destinatari sono i genitori lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Eccezioni: sono esclusi il personale della scuola e gli insegnanti con contratto a tempo determinato in scadenza al termine delle attività didattiche o degli esami, i quali devono seguire normative specifiche del loro settore.
Quanto spetta (misura e durata)
La misura dell’indennità e la durata complessiva entro cui può essere fruita variano in base all’età del minore e al periodo richiesto. L’indennità copre i periodi fruiti entro i 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
L’indennità standard (30%)
L’indennità è pari al 30% della retribuzione e spetta per un periodo complessivo di nove mesi tra i due genitori.
I nove mesi indennizzati al 30% sono ripartiti come segue:
- Alla lavoratrice madre: un periodo indennizzabile di massimo sei mesi.
- Al lavoratore padre: un periodo indennizzabile di massimo sei mesi.
- Al genitore solo: un periodo indennizzabile fino a undici mesi.
Nel caso in cui entrambi i genitori si astengano per lo stesso figlio, si riduce il limite complessivo di nove mesi indennizzati.
Periodi indennizzati maggiorati (80%)
Un mese, compreso nei nove mesi totali indennizzati, è indennizzato all’80% della retribuzione anziché al 30%, a condizione che sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Tale mese è fruibile alternativamente dalla madre o dal padre.
Assenza di diritto all’indennità
I periodi di congedo parentale che superano i nove mesi indennizzati non sono indennizzati.
Solo dopo il periodo complessivo dei nove mesi indennizzati, l’indennità al 30% può ancora spettare (fino ai 12 anni di età) se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Quando e come presentare la domanda
Quando fare domanda
È obbligatorio presentare la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Se la domanda è presentata dopo l’inizio del congedo, saranno indennizzati solo i giorni successivi alla data di invio. Al momento della domanda, il lavoratore o la lavoratrice deve indicare il preciso periodo di astensione dal lavoro.
Modalità di inoltro
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS tramite:
- Sito web INPS: Utilizzando il servizio dedicato (accesso con SPID, CIE o CNS).
- Contact Center Integrato: Chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile a pagamento).
- Patronati: Richiedendo assistenza per l’inoltro telematico.
Al momento della domanda, il lavoratore o la lavoratrice deve indicare il preciso periodo di astensione dal lavoro.
Conclusioni – Indennità di congedo parentale
L’INPS, come indicato nelle sue schede di servizio, si impegna a definire le richieste di indennità di congedo parentale entro un termine ordinario di 55 giorni dall’invio della domanda.
Per garantire il diritto a questa prestazione INPS, è essenziale che i genitori comprendano i termini di ripartizione e durata del congedo e che inviino la domanda esclusivamente per via telematica e in via preventiva rispetto all’inizio del periodo di astensione.