La concessione di auto aziendali in uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) rappresenta uno dei fringe benefit più diffusi, con regole fiscali ben definite basate sulle tabelle ACI. Ma cosa succede quando un dipendente desidera personalizzare l’auto, aggiungendo optional che decide di pagare di tasca propria tramite trattenuta in busta paga? La risposta è che l’auto con l’optional ricade comunque fuori dal calcolo forfetario del fringe benefit.
Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 233/2025) ha fatto luce su questo specifico aspetto, fornendo un orientamento decisivo per aziende e dipendenti. In sintesi: il costo degli accessori extra pagati dal dipendente non incide sulla determinazione forfettaria del fringe benefit auto.
Il principio generale: cosa dice il TUIR
L’Agenzia richiama l’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), che stabilisce che qualsiasi utilità collegata al rapporto di lavoro, in denaro o in natura, contribuisce a formare il reddito imponibile.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo, la normativa introduce tuttavia un metodo semplificato:
il valore del benefit non si calcola sui costi effettivi, ma su un importo forfetario determinato attraverso le tabelle ACI, che stimano il costo chilometrico del mezzo su una percorrenza convenzionale di 15.000 km all’anno.
Dal 2025, inoltre, è prevista una tassazione agevolata per i veicoli a basse emissioni:
- 10% del valore ACI per le auto elettriche,
- 20% per le ibride plug-in,
- 50% per le altre nuove immatricolazioni.
Il pagamento degli optional non cambia il calcolo del fringe benefit
Sulla base di queste regole, l’Agenzia chiarisce che le somme pagate dal dipendente per gli optional aggiuntivi non incidono sul valore imponibile del fringe benefit.
In altri termini: anche se il lavoratore paga di tasca propria l’optional (tramite trattenuta in busta paga o pagamento diretto), il valore del benefit resta quello previsto dalle tabelle ACI, senza alcuna riduzione.
Questo perché gli accessori extra non rientrano nei costi standard considerati per la determinazione forfetaria del fringe benefit.
Le tabelle ACI, infatti, si basano su parametri generali di utilizzo e manutenzione del veicolo, e non includono personalizzazioni o optional aggiunti successivamente.
Cosa significa “al netto delle somme trattenute”
Un passaggio fondamentale del chiarimento dell’Agenzia riguarda l’interpretazione dell’espressione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
Questa formula, precisa la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, non si riferisce a qualsiasi importo versato dal lavoratore in relazione al veicolo, ma solo a quelli richiesti dal datore di lavoro per l’utilizzo personale dell’auto, calcolati sempre sulla base delle tabelle ACI.
Le somme relative agli optional extra, invece, non hanno collegamento diretto con l’uso personale del veicolo e quindi non possono essere sottratte dalla base imponibile del benefit.
Implicazioni pratiche per le aziende
In concreto, il datore di lavoro può permettere ai propri dipendenti di personalizzare i veicoli, ma tali spese devono essere trattenute dal netto in busta paga e non incidono sul calcolo delle imposte o dei contributi.
Il valore del fringe benefit resta invariato, e le somme versate per gli optional devono essere semplicemente gestite come pagamenti separati, senza riflessi fiscali.
Per evitare equivoci, è buona prassi indicare in modo chiaro nei documenti aziendali:
- la distinzione tra veicolo base e optional;
- l’importo degli accessori richiesti;
- le modalità di addebito al dipendente.
Conclusione – Optional auto fuori fringe benefit
In sintesi, anche se il dipendente partecipa economicamente alla personalizzazione del veicolo aziendale, la tassazione del fringe benefit resta invariata.
Gli optional scelti e pagati dal lavoratore non sono considerati nel calcolo forfetario basato sulle tabelle ACI, e quindi non generano alcuna riduzione del valore imponibile.
Un chiarimento che aiuta a evitare errori di gestione: gli optional restano una spesa personale del lavoratore e non incidono sul valore del benefit tassabile.