In data 23 febbraio 2026, le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL aziende industriali (specificamente per i dipendenti della piccola e media industria della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro – codice CNEL B018), scaduto il 31 dicembre 2025.
Di seguito le principali novità:
Aumenti retributivi con il rinnovo CCNL delle aziende industriali
Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per i vari settori del CCNL da erogarsi in 5 tranches. In particolare, per il settore chimica, concia e settori accorpati, riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi:
| Livello | Minimi al 31/12/2025* | Minimi a partire dal | ||||
| 1° gennaio 2026 | 1° aprile 2027 | 1° dicembre 2027 | 1° giugno 2028 | 1° dicembre 2028 | ||
| H | 3.093,29 | 3.168,51 | 3.243,27 | 3.274,67 | 3.364,38 | 3.388,30 |
| G | 2.900,66 | 2.973,58 | 3.046,05 | 3.076,49 | 3.163,46 | 3.186,65 |
| F | 2.636,01 | 2.703,06 | 2.769,70 | 2.797,69 | 2.877,66 | 2.898,99 |
| E | 2.380,54 | 2.444,03 | 2.507,13 | 2.533,63 | 2.609,35 | 2.629,54 |
| D | 2.206,00 | 2.267,00 | 2.326,86 | 2.352,00 | 2.423,84 | 2.443,00 |
| C | 1.977,77 | 2.033,35 | 2.088,59 | 2.111,79 | 2.178,08 | 2.195,76 |
| B | 1.781,99 | 1.830,43 | 1.878,58 | 1.898,80 | 1.956,58 | 1.971,99 |
| A | 1.648,62 | 1.690,69 | 1.732,50 | 1.750,06 | 1.800,23 | 1.813,61 |
Periodo di prova
Per il settore della chimica, concia e settori accorpati, l’accordo prevede la ridefinizione della durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio.
| Livelli | Durata/giorni |
| H, G, F | 130 |
| E, D | 90 |
| C | 60 |
| B, A | 35 |
Preavviso
Per i lavoratori che abbiano effettuato:
- nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni;
- un intervento formativo;
- certificato da società produttrici di impianti, macchinari e/o software, da società o centri di formazione professionale, che li rendano titolari di certificazione o attestato professionale;
- ed il cui costo sia sostenuto dall’azienda.
I termini di preavviso sono incrementati di 1 mese, fatta salva la rinuncia da parte dell’azienda.
Mansioni
In tutti i settori del CCNL, al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, spetta il livello corrispondente alla mansione superiore, derivante da attività svolte normalmente e continuativamente (per almeno 6 mesi), che attestino una professionalità la cui acquisizione avvenga anche mediante specifica formazione.
Lavoro eccedente (settore della chimica, concia e settori accorpati)
Fino alla data del 30 aprile 2026:
- non è prevista nessuna maggiorazione per le ore lavorate da oltre l’orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali;
- ed una maggiorazione del 10% per le ore lavorate da oltre 38,5 a 48 ore settimanali.
A decorrere dal 1° maggio 2026 è prevista una maggiorazione del 10% per le ore lavorate da oltre l’orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali fino a 48 ore settimanali.
Fermo restando le condizioni attualmente in vigore e fatte salve diverse e successive intese collettive a livello aziendale, si conferma che la percentuale del 10% decorre solo dopo il raggiungimento dell’orario medio settimanale, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali, secondo quanto previsto per i periodi in cui operano orari diversi dalle 37,5 ore settimanali.
Malattia
Con riferimento a tutti i settori del CCNL viene stabilito che, per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro, è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorrerà la retribuzione e l’anzianità in riferimento ad ogni istituto.
L’accordo recepisce la Legge n. 106/2025 per cui, a partire dal 1° marzo 2026, ai lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione medica, spettano:
- 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate;
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio. Decorso il periodo di congedo il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;
- per quanto riguarda invece il solo settore della chimica, concia e settori accorpati, nell’ipotesi di assenza per malattia particolarmente grave per natura e durata, è ammessa la fruizione, previa richiesta scritta del lavoratore (da inoltrare anche per il tramite della RSU e/o su istanze delle OO.SS.), di un periodo di aspettativa non superiore a 10 mesi (prima 6 mesi), prorogabile con le stesse modalità, una sola volta per un pari periodo.
Maternità
Per tutti i settori, a partire dal 1° marzo 2026, con riferimento al periodo di congedo parentale, l’indennità del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% (prima 50%) per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco del peiodo di assenza (esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%).
Permessi
Riguardo a tutti i settori, in caso di esaurimento delle 10 ore di assemblea, viene riconosciuta 1 ora aggiuntiva di assemblea, il cui o.d.g. sarà destinato alle materie di salute e sicurezza, previdenza complementare e al rinnovo del CCNL. Tali assemblee saranno tenute durante l’orario di lavoro.
Contratto a tempo parziale
Relativamente a tutti i settori, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura pari:
- al 4% fino a 50 dipendenti;
- al 6% da 51 a 100 dipendenti;
- all’8% oltre 100 dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Sicurezza
A favore dei lavoratori e lavoratrici nominati e formati come preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, viene garantita dall’azienda apposita polizza assicurativa comprensiva dell’assistenza legale. Sono esclusi dalla tutela tutte le ipotesi di responsabilità del preposto per dolo o colpa grave.
Abiti da lavoro
Nel caso in cui ai lavoratori, per esigenze aziendali, sia imposto di indossare un abbigliamento eccedente un abbigliamento ordinario, ovvero lo stesso sia richiesto, configurando anche dispositivo di protezione individuale, dal rispetto delle norme in materia di igiene, salute o sicurezza, il tempo impiegato, presso i locali aziendali, per la vestizione/svestizione degli indumenti è da considerarsi orario di lavoro. In ogni caso, entro il limite di 10 minuti giornalieri, l’eventuale svolgimento delle anzidette attività preparatorie non ha incidenza retributiva, a nessun fine e/o istituto contrattuale, oltre quanto già previsto dai minimi contrattuali mensili.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere a livello aziendale.
Anticipo TFR
- Viene ammessa la concessione dell’anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste dalla normativa vigente, subordinatamente all’assolvimento da parte dell’azienda delle richieste di prima anticipazione, all’interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.
- Riguardo all’acquisto della prima casa di abitazione sarà possibile ottenere l’anticipo per l’acquisto effettuato prima della maturazione degli 8 anni di anzianità al momento della effettiva maturazione dell’anzianità, subordinatamente all’assolvimento da parte dell’azienda delle richieste di prima anticipazione all’interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.
Conclusione – Rinnovo CCNL aziende industriali
Il rinnovo del CCNL per le aziende industriali in particolare per i settori gomma, plastica e chimica, introduce cambiamenti profondi che vanno ben oltre i semplici aumenti retributivi: dalla gestione dei nuovi periodi di prova alle tutele estese per malattia e maternità, fino alla complessità del calcolo delle maggiorazioni per il lavoro eccedente.
In uno scenario normativo così dinamico, monitorare manualmente ogni aggiornamento e scadenza aumenta sensibilmente il rischio di errori e sanzioni. L’adozione di un moderno software HR diventa quindi un asset strategico: permette di automatizzare l’applicazione delle nuove tabelle, monitorare con precisione i limiti di conservazione del posto e gestire i flussi di formazione e preavviso in modo centralizzato. Affidarsi alla tecnologia significa trasformare la complessità burocratica in un processo fluido, garantendo conformità totale e più tempo da dedicare alla valorizzazione delle persone.