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Articolo pubblicato il 2 Aprile 2026 Tempo di lettura: 2 minuti

Di seguito le principali news normative di marzo 2026.

Esonero contributivo giovani e donne

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe modifica e proroga le seguenti agevolazioni, originariamente introdotte dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

Bonus Giovani

É prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere/trasformare a tempo indeterminato lavoratori under 35 al fine di ottenere il bonus.

É stabilito che per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero è pari al:

  • 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
  • 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, qualora non si registri tale incremento occupazionale.
  • Per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, Marche e Umbria vengono aggiunte alle Regioni per cui si ha accesso alla misura più elevata dell’esonero (650 euro).

Per l’analisi in dettaglio del Bonus Giovani, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di maggio 2025.

Bonus Donne

É prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del “Bonus Donne”, alle medesime condizioni previste fino al 31 dicembre 2025.

Per l’analisi in dettaglio del Bonus Donne, vi rimandiamo alla nostra informativa del mese di maggio 2025.

Detassazioni previste dalla legge di Bilancio: precisazioni dell’A.d.E.

Proseguendo con le news normative di marzo, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/2026, fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dei seguenti regimi di detassazione, introdotti dalla scorsa Legge di Bilancio.

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

Sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 5% gli incrementi retributivi:

  • corrisposti nell’anno 2026,
  • a dipendenti con reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro,
  • in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1/1/2024 al 31/12/2026.

Sul tema, la circolare precisa che ai fini della verifica del predetto limite reddituale:

  • devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
  • deve essere preso in considerazione il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria, compresi i redditi di pensione, mentre vanno esclusi i redditi assimilati e i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata;

I rinnovi contrattuali sono quelli:

  • relativi a contratti collettivi nazionali escludendo, pertanto, eventuali incrementi retributivi disposti da rinnovi di contratti collettivi di secondo livello (territoriali e aziendali);
  • sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026;

Non rientrano negli incrementi retributivi:

  • le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale;
  • gli scatti di anzianità;
  • le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
  • il trattamento di fine rapporto;

Sono invece ricompresi gli incrementi retributivi:

  • che assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo;
  • che incidono, in caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro.

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive

Per il 2026, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 15% le somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità
    • per lavoro notturno;
    • per lavoro festivo.
  • emolumenti relativi al lavoro a turni.

Limiti:

  • massimo 1.500 euro annui;
  • per dipendenti con reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Sul tema, la circolare precisa che:                                  

  • ai fini della verifica del predetto limite reddituale, vale quanto detto sopra per la tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali;
  • per quanto riguarda il lavoro notturno, possono beneficiare della detassazione le somme corrisposte per lavoro straordinario notturno. A tal riguardo, si ritengono detassabili le sole maggiorazioni corrisposte per lavoro straordinario notturno, e non anche la relativa quota oraria.

Per quanto riguarda i giorni festivi e di riposo:

  • il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, “a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica”.
  • Possono beneficiare della detassazione le somme corrisposte per lavoro straordinario festivo. A tal riguardo, si ritengono detassabili le sole maggiorazioni corrisposte per lavoro straordinario festivo, e non anche la relativa quota oraria.

Possono beneficiare del regime di detassazione anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro interessate (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni).

In generale, sono interessati dalla detassazione esclusivamente:

  • gli importi “aggiuntivi”, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori;
  • collegati agli istituti richiamati (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo e indennità per lavoro a turni),
  • qualora previsti dal CCNL.

In riferimento al limite dei 1.500 euro:

  • rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono soggette alla tassazione ordinaria;
  • ai fini del superamento del limite annuo di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell’1% nel limite annuo di euro 5.000.

Per fruire del regime di questa detassazione il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza: ciò implica che, in presenza delle condizioni previste (compresa la verifica del requisito reddituale per l’anno 2025), il sostituto d’imposta applica il regime in via automatica.

Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.

News normative di marzo: rinnovo CCNL gomma plastica – aziende industriali

In data 23 febbraio 2026, le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro (codice CNEL B018), scaduto il 31 dicembre 2025.

Per approfondimenti leggi l’articolo completo: https://wospee.com/blog-hr/news/rinnovo-ccnl-aziende-industriali/

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