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Articolo pubblicato il 22 Dicembre 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

In data 22 novembre 2025, le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL dei metalmeccanici – aziende industriali. Il nuovo testo, che riguarda i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti (codice CNEL C011), interviene su un contratto scaduto il precedente 30 giugno 2024.

Di seguito le principali novità:

Aumenti retributivi

È stato concordato un aumento retributivo complessivo diversificato per livello, da erogarsi in 3 tranches, secondo le seguenti misure e decorrenze.

LivelloMinimi fino al 31 maggio 2026Minimi a partire dal
1° giugno 20261° giugno 20271° giugno 2028
A12.837,122.907,012.985,333.070,61
B32.770,742.838,992.915,482.998,76
B22.481,842.542,982.611,492.686,08
B12.313,342.370,332.434,192.503,72
C32.158,262.211,432.271,012.335,88
C22.015,242.064,882.120,522.181,09
C11.973,512.022,122.076,592.135,89
D21.931,781.979,372.032,702.090,76
D11.742,031.784,941.833,021.885,37

Welfare contrattuale

A decorrere dal 1° gennaio 2026, entro giugno di ogni anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 250,00 euro (fino al 2025 erano 200,00 euro) da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con riferimento al solo anno 2026 l’importo annuale in oggetto dovrà essere messo a disposizione entro il mese di febbraio.

Passaggio di mansioni

I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore se svolgono mansioni superiori per un periodo pari a:

  • 60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;
  • 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.

Malattia

A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico competente, avranno diritto:

  • a ulteriori 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Le suddette ore sono riconosciute anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle già menzionate patologie;
  • ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori con disabilità certificata si prevede che vengano riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto, per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.

N.B: per questi periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda sino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Permessi per malattia dei figli

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permessi annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, per i quali verrà riconosciuta, a carico azienda, un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Ai fini della fruizione dei predetti permessi, è dovuto un preavviso tempestivo al datore di lavoro, comunque entro due ore dall’inizio del turno di lavoro, nonché la relativa certificazione della malattia del figlio entro due giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.

La fruizione del permesso non è cumulabile:

  • tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata;
  • con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.

Aspettativa per i lavoratori migranti

Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa della durata minima di un mese e massima di due non frazionabili per il ricongiungimento familiare nei Paesi di origine.

A tal fine i lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta e la Direzione potrà concedere il beneficio, considerando le necessità aziendali e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non superiore all’1% del totale della forza dell’unità produttiva (con arrotondamento all’unità superiore).

Contratto a tempo determinato

Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi da verificare all’atto dell’assunzione:

  • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
  • assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno un anno, ovvero vivano soli con una o più persone a carico;
  • assunzione di lavoratori che abbiano fruito di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi di tempo inizialmente previsti, si determini un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.

I suddetti casi potranno essere utilizzati anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.

  • Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo dei casi sopra indicati è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la stessa azienda di contratti a termine in misura pari almeno al 20% del numero di lavoratori a tempo determinato, cessati nell’anno civile precedente, e in forza per i casi di cui sopra (esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).
  • Per i contratti di durata fino a 24 mesi i periodi di conservazione del posto e di trattamento economico previsti per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni si applicano secondo il principio di proporzionalità.

Somministrazione di lavoro

Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale:

  • in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
  • per una durata complessiva superiore a 48 mesi (anche non consecutivi)
  • acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

Ai fini di tale computo, non saranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.

Formazione continua

Con riferimento all’associazione MetApprendo, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, le aziende contribuiranno alla stessa con un versamento:

  • da corrispondersi entro il mese di aprile
  • pari a 1,50 euro annui per dipendente
  • calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Per i lavoratori al rientro di un’assenza continuativa a seguito di congedo di maternità, paternità, o di congedo parentale pari o superiore a 5 mesi, ovvero pari a 6 mesi nei casi di malattia, infortunio, congedo straordinario ex Legge n. 104/1992, di cassa integrazione straordinaria o di trasferimento, sono previste 4 ulteriori ore di formazione (aggiuntive alle 24 ore già previste).

Quota associativa straordinaria

Le aziende, tramite affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° febbraio e fino al 15 aprile 2026, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL, i sindacati stipulanti (FIM, FIOM e UILM) chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria pari a 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Tale quota è da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga di aprile 2026 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato da riconsegnare all’azienda entro il 15 maggio 2026.

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