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Articolo pubblicato il 27 Novembre 2025 Tempo di lettura: 2 minuti

L’indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti è la prestazione economica che sostituisce la retribuzione durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) per la cura del figlio o della figlia. 

Chi ha diritto all’indennità di congedo parentale (destinatari) 

L’Indennità di congedo parentale è la prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori e lavoratrici dipendenti che usufruiscono del congedo parentale. 

I destinatari sono i genitori lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. 

Eccezioni: sono esclusi il personale della scuola e gli insegnanti con contratto a tempo determinato in scadenza al termine delle attività didattiche o degli esami, i quali devono seguire normative specifiche del loro settore. 

Quanto spetta (misura e durata) 

La misura dell’indennità e la durata complessiva entro cui può essere fruita variano in base all’età del minore e al periodo richiesto. L’indennità copre i periodi fruiti entro i 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). 

L’indennità standard (30%) 

L’indennità è pari al 30% della retribuzione e spetta per un periodo complessivo di nove mesi tra i due genitori. 

I nove mesi indennizzati al 30% sono ripartiti come segue: 

  • Alla lavoratrice madre: un periodo indennizzabile di massimo sei mesi. 
  • Al lavoratore padre: un periodo indennizzabile di massimo sei mesi. 
  • Al genitore solo: un periodo indennizzabile fino a undici mesi. 

Nel caso in cui entrambi i genitori si astengano per lo stesso figlio, si riduce il limite complessivo di nove mesi indennizzati. 

Periodi indennizzati maggiorati (80%) 

Un mese, compreso nei nove mesi totali indennizzati, è indennizzato all’80% della retribuzione anziché al 30%, a condizione che sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Tale mese è fruibile alternativamente dalla madre o dal padre. 

Assenza di diritto all’indennità 

I periodi di congedo parentale che superano i nove mesi indennizzati non sono indennizzati. 

Solo dopo il periodo complessivo dei nove mesi indennizzati, l’indennità al 30% può ancora spettare (fino ai 12 anni di età) se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. 

Quando e come presentare la domanda 

Quando fare domanda 

È obbligatorio presentare la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. 

Se la domanda è presentata dopo l’inizio del congedo, saranno indennizzati solo i giorni successivi alla data di invio. Al momento della domanda, il lavoratore o la lavoratrice deve indicare il preciso periodo di astensione dal lavoro. 

Modalità di inoltro 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS tramite: 

  1. Sito web INPS: Utilizzando il servizio dedicato (accesso con SPID, CIE o CNS). 
  1. Contact Center Integrato: Chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile a pagamento). 
  1. Patronati: Richiedendo assistenza per l’inoltro telematico. 

Al momento della domanda, il lavoratore o la lavoratrice deve indicare il preciso periodo di astensione dal lavoro. 

Conclusioni – Indennità di congedo parentale

L’INPS, come indicato nelle sue schede di servizio, si impegna a definire le richieste di indennità di congedo parentale entro un termine ordinario di 55 giorni dall’invio della domanda. 

Per garantire il diritto a questa prestazione INPS, è essenziale che i genitori comprendano i termini di ripartizione e durata del congedo e che inviino la domanda esclusivamente per via telematica e in via preventiva rispetto all’inizio del periodo di astensione. 

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