Di seguito le principali news normative del periodo di Febbraio.
News Normative Febbraio
Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni dell’INL
In base a quanto previsto dal collegato lavoro, in caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta otre il termine previsto dal CCNL applicato o, se il CCNL non prevede una durata, oltre i 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro.
L’ispettorato nazionale del lavoro, con nota n.579 del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni in merito.
- In primo luogo, l’azienda deve inviare la comunicazione di assenza ingiustificata, preferibilmente a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede territoriale dell’INL, con tutte le informazioni concernenti il lavoratore (dati anagrafici e recapiti) delle quali sia a conoscenza.
- Ricevuta la comunicazione di assenza ingiustificata dal datore di lavoro, l’Ispettorato può avviare una verifica sulla sua veridicità.
- Al riguardo, l’INL chiarisce che gli Ispettorati potranno contattare il lavoratore, i colleghi, o altri soggetti che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
- Tali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
- Se accertate, l’Ispettorato comunicherà ad azienda e lavoratore
- la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro
- o l’impossibilità del lavoratore di comunicare i motivi alla base dell’assenza.
In questo caso, il lavoratore avrà il diritto alla ricostituzione del rapporto.
Decontribuzione lavoratrici madri: precisazioni INPS
In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2025, alle lavoratrici dipendenti è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota a carico delle lavoratrici stesse, purché siano madri di due o più figli, ed abbiano un imponibile contributivo non superiore a 40.000 euro.
Il diritto alla decontribuzione sussiste fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo oppure, a decorrere dall’anno 2027, se la lavoratrice ha tre o più figli, fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo.
La misura sarà applicabile solo quando sarà approvato l’apposito decreto attuativo; resta però salva la decontribuzione prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno, di cui la lavoratrice stia eventualmente già godendo.
Nel frattempo, l’INPS, con il messaggio n. 401 del 31/01/2025, ha precisato che, in attesa del decreto attuativo della nuova misura:
- l’esonero contributivo previsto, per lo scorso anno, dalla legge di bilancio 2024, in favore delle lavoratrici madri di due figli, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.
- l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024, in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli, può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, siano madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni; questo anche se la nascita terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.
Infine, il Ministero del lavoro, con risposta all’Interpello n.2 del 5 febbraio 2025, ha chiarito che possono fruire della decontribuzione delle lavoratrici con figli anche coloro che risultano occupate con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Maggiorazione deduzione costo in presenza di nuove assunzioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come previsto dalla legge di bilancio, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il costo del personale ammesso in deduzione è maggiorato in misura pari al 20% nella generalità dei casi, e al 30% se i dipendenti assunti rientrano nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.lgs. 216/2023.
Il costo ammissibile per la deduzione è il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente. Condizione necessaria all’applicazione della deduzione è che il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 risulti superiore al numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupato nell’anno 2023.
Con la Circolare 1/E/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti normativi per l’applicazione di questo istituto. In particolare, chiarisce che:
- l’istituto si applica anche alle persone fisiche non residenti che producono in Italia redditi di lavoro autonomo (per mezzo di una base fissa) o d’impresa (per mezzo di una stabile organizzazione);
- per godere del beneficio l’attività d’impresa deve aver avuto inizio in data non successiva al 01/01/2023;
- sono escluse dall’applicazione
- le imprese in liquidazione;
- le imprese il cui reddito non è determinato in modo analitico;
- i soggetti non titolari di reddito d’impresa;
- ai fini della determinazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato nonché per il calcolo dell’incremento occupazionale:
- rilevano le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- si computano i lavoratori con contratto di apprendistato;
- i soci lavoratori di società cooperative che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti;
- non rilevano invece:
- le acquisizioni di personale conseguenti a operazioni straordinarie;
- i lavoratori in distacco per l’impresa distaccataria;
- ai fini del calcolo dell’incremento della base occupazionale, devono essere coinvolte anche le società residenti in Italia, controllanti, controllate e collegate ex art. 2359 c.c., o facenti capo allo stesso soggetto;
- la circolare specifica dettagliatamente come individuare il costo effettivo e l’incremento del costo complessivo del personale;
- infine, in merito alla proroga dell’agevolazione per il 2025, 2026 e 2027 prevista dalla Finanziaria 2025, nella citata Circolare n. 1/E l’Agenzia, dopo aver precisato che l’agevolazione va calcolata “su base «mobile»”, determinando l’incremento occupazionale in ciascun periodo d’imposta agevolato rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente evidenzia che, ai fini del calcolo:
- dell’acconto 2026, 2027 e 2028, in caso di utilizzo del metodo storico, va considerata l’imposta dell’anno precedente (rispettivamente 2025, 2026 e 2027) senza tenere conto della maxi-deduzione;
- dell’acconto 2025, 2026 e 2027, in caso di utilizzo del metodo previsionale, non va considerata la disposizione di proroga della maxi-deduzione.
Esonero contributivo per le aziende del Sud
La Legge di Bilancio ha previsto per l’anno 2025, per le aziende con meno di 250 dipendenti che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria, un esonero contributivo, nella misura del 25% dei complessivi contributi previdenziali, di ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024, entro un massimale mensile pari a 145 euro.
La misura in oggetto non si applica agli apprendisti, è prevista fino al 2029, ma diminuisce gradualmente a partire dal 2026, e sostituisce la “Decontribuzione Sud” che ha trovato applicazione fino al 31/12/2024 per i rapporti di lavoro stipulati entro il 30/06/2024.
Con la Circolare n.32 del 30 gennaio 2025, l’INPS fornisce alcune precisazioni:
- l’esonero contributivo riguarda non solo i dipendenti assunti, ma anche quelli trasformati a tempo indeterminato;
- in caso di trasferimento del lavoratore o di cessione del suo contratto di lavoro:
- la decontribuzione si continua ad applicare se la sede di arrivo è ubicata in una delle regioni previste,
- e si considera come data di assunzione quella originaria.
- in caso di rapporto di somministrazione, la sede da considerare è il luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
- sono esclusi dalla decontribuzione i contratti:
- intermittenti
- di lavoro domestico
- di apprendistato
- la decontribuzione è concessa se vengono rispettati i limiti del regime “de minimis”.
- Causali contratto a tempo determinato
In data 20 febbraio 2025, è stato approvato in via definitiva la legge di conversione del Decreto “Milleproroghe”, che prevede la proroga sino al 31 dicembre 2025 della possibilità di utilizzare, con riferimento ai contratti di durata superiore a 12 mesi, la causale generale basata su “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora la contrattazione collettiva non abbia già individuato proprie causali.
Nonostante questa opportunità, sconsigliamo fortemente di prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi per ragioni diverse dalla sostituzione di un altro dipendente, in quanto le ragioni da indicare, per quanto possano essere ben specificate, sono facilmente contestabili dal dipendente. Sussiste quindi il concreto rischio che un giudice trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre a condannare l’azienda a risarcimento del danno, in misura non inferiore a 2,5 mensilità.
È difficile mantenersi aggiornati su tutte le news normative; lavorare con Wospee significa non doversene più preoccupare, i nostri consulenti se ne occuperanno al tuo posto. Vuoi saperne di più? Contattaci>>